Impianti obbligati
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 26/2007) hanno l’obbligo di denuncia di apertura dell’officina elettrica . Solo se un impianto viene realizzato in territorio montano l’obbligo di officina elettrica scatta al di sopra dei 30 kW (art. 60 comma 2 lett. B legge 342/2000). Sono invece esclusi dalla presentazione di denuncia di Officina elettrica:
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- gli impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile non superiore a 1 kW;
- gli impianti alimentati a biogas;
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, che scelgono la cessione totale .
Questi ultimi sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all’obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell’allacciamento alla rete elettrica, l’Ufficio delle Dogane assegna un “Codice Ditta”, (vedere domanda codice ditta) indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione .
Iter da seguire
Una volta che l’installazione dell’impianto fotovoltaico è terminata, è necessario inoltrare in duplice copia, la denuncia di officina elettrica all’ufficio delle Agenzia delle Dogane competente per territorio. La denuncia dell’officina elettrica deve essere accompagnata da: verbale di verifica, marca da bollo, quietanza di versamento del diritto annuale, cauzione ;ecc. (vedere documentazione richiesta e scheda domanda fotovoltaico).
Ricordatevi di farvi rilasciare una copia della domanda di Officina Elettrica che si consegna ad UTF, completa di timbri e firme, perché questa andrà inviata in copia al GSE Spa con la comunicazione di entrata in esercizio.
Ricevuta tutta la documentazione, l’ufficio tecnico di finanza esegue le necessarie verifiche e le tarature dei contatori e infine rilascia la licenza di esercizio, soggetta naturalmente al pagamento di un diritto annuale.
L’apertura di una officina elettrica comporta l’obbligo di installare dei misuratori per la determinazione dell’energia elettrica prodotta e per quella ceduta alla rete. I contatori devono essere certificati , tarati e sigillati sul posto da parte di un laboratorio autorizzato, alla presenza del responsabile dell’officina elettrica (persona indicata nella denuncia quale rappresentante dell’officina elettrica) e di un tecnico UTF.
E’ necessario poi compilare un registro di produzione (registrazione giornaliera delle letture dei contatori facenti parte della pratica UTF, eventuali letture mensili devono essere concordate con apposita domanda). e provvedere al pagamento di diritto annuale . Infine entro il 20 febbraio di ogni anno bisogna presentare la Dichiarazione di Consumo (modello AD-1), riferita all’anno precedente. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare.
Le modalità di pagamento verranno determinate dopo l’inoltro della denuncia di officina elettrica.