Il decreto 28/2011 sulle rinnovabili, conosciuto anche come Decreto Romani, non riguarda soltanto la disciplina degli incentivi ed i criteri di installazione degli impianti, ma anche le modalità di formazione degli installatori.
Per essere abilitati all’installazione di impianti da fonti rinnovabili bisogna, infatti, possedere uno dei tre titoli indicati di seguito e cioè: diploma di laurea in specifiche materie tecniche; diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa agli impianti a cui seguirà un periodo di inserimento presso un’azienda di settore; attestato di qualifica professionale ottenuto dopo l’inserimento in un’impresa di settore.
I requisiti sono relativi all’installazione di impianti elettrici, televisivi, di riscaldamento, climatizzazione, estesi anche agli impianti da fonti energetiche rinnovabili. Quindi per installazione o manutenzione straordinaria di caminetti, caldaie, stufe a biomassa, impianti fotovoltaici e termici per edifici, sistemi geotermici a bassa generazione e pompe di calore, bisognerà possedere i requisiti appena elencati, che erano già previsti dal DM 37/2008.
Con le nuove regole, dal primo agosto 2013, l’attestato di qualifica professionale, dopo il periodo di lavoro presso un’azienda di settore, dovrà essere conseguito attraverso specifici corsi relativi all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso centri di formazione accreditati e legalmente riconosciuti. I costi dei corsi saranno però a carico dei partecipanti che seguiranno lezioni a carattere teorico e pratico. Ulteriori approfondimenti sulla notizia, nel reportage normativo pubblicato su Edilportale.